La Società Isaq Consulting S.r.l., Codice fiscale 01394070476, ha assolto l’obbligo di trasparenza ai sensi del comma 125-bis dell’art.1 della L. 124/2017, con la pubblicazione degli aiuti ricevuti nell’anno 2020 in nota integrativa allegata al bilancio di esercizio relativo all’anno 2020.
SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
SAVE THE DATE: 11/12 Corso di formazione “UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” |
UNI EN ISO 45001 – La norma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ne parleremo al corso di formazione organizzato da Isaq Consulting Srl e Omnia Scrl, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, venerdi’ 11 Dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in modalità videoconferenza. L’incontro è rivolto a datori di lavoro, dirigenti, responsabili aziendali, liberi professionisti e consulenti aziendali e ha l’obiettivo di far conoscere i requisiti della norma ISO 45001 e comprenderne i principali cambiamenti rispetto alla OHSAS 18001, illustrare le modalità per l’adeguamento di un sistema OHSAS 18001 ai requisiti della ISO 45001 e i vantaggi di un’azienda dotata di un sistema di salute e sicurezza certificato. Nel dettaglio, Angela Giannoccaro – docente Isaq Consulting Srl con esperienza pluriennale in materia di sistemi di gestione – ci parlerà di:
La partecipazione è gratuita. E’ inoltre possibile richiedere l’attestazione di frequenza del corso valida come aggiornamento normativo Rspp/Aspp, Rls, Dirigenti, Preposti (per 4 ore/crediti) al costo di €90 oltre iva.
Info & Iscrizioni: |
Come è possibile accedere alla riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE)?
Come ormai noto l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020 e la relativa “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019 dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La recente riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.
Tra gli interventi che permettono di acquisire punti per accedere allo sgravio (nello specifico 40 punti) assume grande rilevanza l’adozione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) con la conseguente formazione del personale addetto all’eventuale utilizzo.
Riportiamo integralmente la voce relativa richiamata nelle linee guida Inail:
C-8 40 punti : L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)
Tra gli interventi integrativi che permettono il raggiungimento della soglia dei 100 punti necessari per accedere potenzialmente allo sgravio segnaliamo, inoltre, a titolo non esaustivo i seguenti:
C-4 60/50/40/20 punti a seconda del gruppo tariffario. L’azienda ha raccolto ed analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento.
C-3 20 punti Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST
C-7 50 Punti L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente
C-15 40 punti: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno
C-9 20 punti: Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro
C13 30 punti USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi, tenuti da personale sanitario, volti all’educazione di migliori stili di vita
C-16 50 punti: RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive
E-2 20 punti L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi effettuando per ogni scenario una prova di emergenza
E-4 20 punti: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare
E-8 50/40/30/20 punti a seconda del gruppo tariffario, LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati sistemi di rilevamento “uomo a terra”
E-17 40 punti: L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
La riduzione è confermata, per le PAT(Posizione Assicurativa Territoriale) attive da più di due anni, nelle seguenti misure:
Lavoratori – anno | Riduzione % |
Fino a 10 | 28 |
Da 10,01 a 50 | 18 |
Da 50,01 a 200 | 10 |
Oltre 200 | 5 |
ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza specifica in merito agli interventi adottabili per l’ottenimento della riduzione.
Chiamate i nostri uffici al numero 0573/308142 per maggiori informazioni!
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Ai fini dell’individuazione del necessario presidio di primo soccorso di cui dotarsi è necessario prima di tutto classificare la propria azienda tra Azienda del Gruppo A, B o C in conformità a quanto previsto dal dm 388 del 15 luglio 2003
Partiamo dal Gruppo A:
- “Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.
Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”, mentre vengono allocate nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Nel caso di Azienda rientrante nel Gruppo A o B la ditta dovrà dotarsi di una CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO con il seguente contenuto minimo :
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. |
La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.
Nel caso in cui invece l’azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è sufficiente un pacchetto di medicazione con il seguente contenuto:
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. |
Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.
Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.
Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:
- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e quello di emergenza sanitaria nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Ricordiamo infine che i farmaci, anche quelli da banco/automedicazione NON DEVONO ESSERE PRESENTI e non devono essere somministrati “liberamente” al lavoratore che, ad esempio, richiede un analgesico per un’emicrania.
Solo personale medico infatti può somministrare farmaci ed il personale sanitario in presenza di prescrizione sanitaria
Privacy – Violazione dei dati personali (Data Breach)
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio scorso, pubblicato sul sito dell’Autorità, ha stabilito che i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali (Data Breach), nell’adempiere l’obbligo di cui all’art. 33 del Regolamento 679/2016, devono fornire tutte le informazioni contenute nel modello di notifica predisposto e allegato al provvedimento
L’Autorità precisa che l’obbligo di notificare sussiste per tutte le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica non può, però, includere i dati personali oggetto di violazione; non devono, ad esempio, essere fornite informazioni sui nomi dei soggetti interessati dalla violazione.
Il modello predisposto è particolarmente dettagliato e richiede, in più punti, la descrizione della violazione. Nella Sez. C vengono, infatti, richieste informazioni di sintesi sulla violazione, quali ad esempio la natura, la causa e le categorie dei dati oggetto di violazione; mentre nella Sez. D sono richieste informazioni di dettaglio sull’incidente di sicurezza alla base della violazione, sulla descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione, nonché sui sistemi e sull’infrastruttura IT coinvolta nell’incidente etc.
Vengono, inoltre, richiesti i dati del soggetto che effettua la notifica, i dati del titolare del trattamento, la data della violazione o di quando il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, i dati di contatto per le informazioni relative alla violazione, se vi sono ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento, le possibili conseguenze e gravità della violazione, nonché le misure adottate a seguito della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati etc.
L’Autorità, lo scorso 5 agosto, per agevolare la comprensione della violazione dei dati personali, ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa, in cui vengono forniti esempi di casi che possono ricadere nella violazione dei dati (Data Breach)
L’accesso, l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, la deliberata alterazione di dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus etc, la perdita la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, la divulgazione non autorizzata dei dati personali, sono tutti casi riportati dal Garante come esempio di violazione dei dati.
In caso di violazione dei dati il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il regolamento, tuttavia, contempla la possibilità di procedere alla notifica oltre il suddetto termine, purchè vi sia un motivo che giustifichi il ritardo. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica, deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo ad esempio un apposito registro.
Nel chiarire la tipologia di violazione dei dati che devono essere notificate, il Garante precisa che vanno notificate unicamente le violazioni dei dati personali che possono avere effetti negativi sugli individui causando danni fisici, materiali e immateriali. Tra gli esempi forniti il Garante richiama la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.
La notifica deve essere, poi, inviata al Garante tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa, presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.
Infine, nel caso in cui sia stata rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, l’Autorità può prescrivere misure correttive (art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679). Nel documento informativo il Garante ricorda che il Regolamento comunitario contempla sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo.
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NEI LUOGHI DI LAVORO…..FACCIAMO CHIAREZZA!!
Tra gli innumerevoli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per le imprese pubbliche e private spicca una mancanza che appare quasi paradossale, e fa pensare quanta enfasi si dia, a volte, agli aspetti burocratici, tralasciando, per motivi onestamente incomprensibili aspetti pratici, come se una vita umana potesse essere salvata da un foglio di carta in più e non invece dalla presenza di supporti tecnologici adeguati, funzionali ed efficaci nonché, peraltro, di facile utilizzo come ad esempio, appunto…i DAE , defibrillatori semiautomatici esterni
L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché la normativa che ha previsto la diffusione dei DAE in ambito extraospedaliero, (ad esempio per le società sportive professionistiche e dilettantistiche) non prevede la dotazione obbligatoria dei DAE da parte delle aziende;
Ma perché invece sarebbe estremamente importante la presenza dei DAE sui luoghi di lavoro per proteggere i propri dipendenti, nonché i collaboratori familiari e i clienti?
Vediamo qualche dato:
Ogni anno muoiono per arresto cardiaco 400mila persone in Europa e circa 70mila nel nostro Paese; E molti muoiono per non aver ricevuto tempestivamente i soccorsi
Un arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque – uomo, donna, giovane o anziano, ovunque, in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro
Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il -10% le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo dieci minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili, ecco perché la presenza ed il pronto utilizzo di un DAE sul luogo di lavoro può essere provvidenziale e sarebbe auspicabile che questi strumenti fossero percepiti all’interno di una azienda come “indispensabili” e disponibili all’uso in caso di necessità quanto i sistemi antincendio, ossia estintori ed idranti.
In questo articolo vogliamo quindi dare qualche indicazione, a chi fosse interessato, su cosa è il Dae, come organizzarne il posizionamento nella propria azienda e quali procedure sia necessario attuare per un suo corretto utilizzo
Che cosa è il DAE? A cosa serve?
Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive applicate sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore.
Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia.
Dove posizionarlo
Per rendere accessibile il DAE questo deve essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire l’intervento entro 5 minuti.
Non esistono per contro zone dove la collocazione dello stesso non sia attuabile; occorre solo porre particolare attenzione al tipo di microclima, che se avesse caratteristiche “di umidità estrema” farebbe propendere per modelli di DAE con grado IP 54 o superiore (grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e liquida).
Avvertenza importante, le zone classificate a rischio secondo le direttive ATEX vanno interdette dall’utilizzo del DAE all’interno dell’area a rischio; all’erogazione della scarica elettrica sul paziente, è possibile possa formarsi infatti una scintilla di innesco.
Procedure per un un uso corretto
I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.
Formazione
Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.
I corsi di formazione che dovranno essere svolti da Centri di formazione accreditati, metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).
Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
Manutenzione e segnaletica
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Il DAE deve essere infine collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.
Quali sono i costi di un DAE?
Sul mercato sono presenti diversi defibrillatori prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano dai 700 ai 2.000 euro. Ma allora, quale defibrillatore scegliere? Certamente NON QUELLO PIÙ ECONOMICO! Poiché si tratta di dispositivi salvavita, è il rapporto QUALITÀ/PREZZO che va assolutamente valutato, in quanto non tutti i defibrillatori DAE hanno le stesse performance e le stesse garanzie. E non tutti i defibrillatori DAE disponibili in commercio sono semplici da utilizzare.
Sopra i 1.000 euro di spesa, si inizia a parlare di defibrillatori di qualità
In ogni caso trattasi di un investimento auspicabile che da anche la misura dell’attenzione riservata dal datore di lavoro alla salute dei propri clienti e collaboratori e sostenuto dalle recenti disposizioni INAIL che prevedono la possibilità di usufruire di una riduzione sui tassi del premio inail per le aziende che se ne dotano.
Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)
Gas Fluorurati, nuovi obblighi dal 24 settembre 2019
Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;
– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):
- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- b) anagrafica dell’operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
- i) eventuali osservazioni.
INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!
L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020 e la relativa “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019 dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La recente riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:
Lavoratori – anno | Riduzione % |
Fino a 10 | 28 |
Da 10,01 a 50 | 18 |
Da 50,01 a 200 | 10 |
Oltre 200 | 5 |
Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.
L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA NORMA UNI ISO 45001
PREMESSA
La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, pubblicata il 12 marzo 2018, definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo, definendo un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di aumentare le performance aziendali
E’ di fatto la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e rappresenta un importante momento di crescita e sostanziale progresso rispetto alla OHSAS 18001, ad oggi lo standard di riferimento in materia.
A CHI SI APPLICA LA UNI ISO 45001
La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o tipologia di attività svolta, ed è strutturata per essere integrata nei processi già esistenti, adottando infatti la stessa “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS) delle altre norme Iso come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).
QUALI SONO I VANTAGGI
La UNI ISO 45001 consente alle organizzazioni di gestire meglio i rischi e migliorare le prestazioni attraverso la creazione e l’attuazione di politiche ed obiettivi efficaci
I vantaggi di una corretta applicazione del modello sono in realtà molteplici sia in termini ORGANIZZATIVI, che ECONOMICI, tra cui citiamo a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
- Razionalizzazione e armonizzazione del modus operandi aziendale sui vari livelli di riferimento, con modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo.
- Maggior coinvolgimento e una più diretta partecipazione di tutti gli “attori” dell’organizzazione al fine di favorire le segnalazioni di quasi incidenti e “near miss”
- Efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal Decreto Legislativo 231/01, come recita l’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/2008, integrando opportunamente il SGSSL conforme alla norma ISO 45001 e con la previsione ulteriore di nominare un Organismo di Vigilanza specifico che controlli l’efficace attuazione del modello organizzativo medesimo
- Accesso alla riduzione del premio annuale INAIL mediante la compilazione del modello OT24. Adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro (SGSSL) è infatti un modo efficace per acquisire tutti i 100 punti necessari per ottenere le agevolazioni con la percentuale prevista a seconda del numero di dipendenti
- Abbattimento dei costi della non sicurezza derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali. In questo modo vengono limitati gli effetti negativi determinati, tra gli altri, dalla mancata produttività del lavoratore, dall’interruzione dei processi, dall’onere della sostituzione del lavoratore, dai danni alle strutture, agli impianti e/o alle attrezzature a seguito di un evento infortunistico, dalle azioni di rivalsa da parte degli enti assicurativi e dall’aumento dei premi assicurativi.
- Possibilità di usufruire con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla normativa.
- Possibilità di ottenere incentivi di sostegno alle imprese (bandi ISI-INAIL).
TEMPI DI APPLICAZIONE
Dopo tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che quindi dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.
Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.
In ogni caso, a seguito della pubblicazione della ISO 45001, coloro che sono già dotati di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo il vecchio standard, dovranno adeguare il proprio sistema alla nuova norma entro e non oltre i 3 anni dalla pubblicazione della stessa e qualora non lo adeguassero in tempo vedranno annullato il proprio certificato e dovranno ripristinare la certificazione ISO 45001 “da zero”, trovandosi ad affrontare un processo di certificazione più lungo e con costi più elevati.
Nota a cura di
Iacopo Caldonazzo
(Amministratore delegato Isaq Consulting srl)
MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO –
La Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza nella Manutenzione
Fonte www.inail.it
Pubblicato dall’INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL dal titolo “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.
Come si legge nella Prefazione, l’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.
In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:
- da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
- dall’altro, l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.
Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.
Il documento dell’Inail si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l’impatto sulla sicurezza, prendendo in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:
- la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
• l’esternalizzazione della manutenzione e - i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.
GDPR E SANZIONI PRIVACY: DAL 20 MAGGIO FINITO IL PERIODO DI GRAZIA…!!!
Si informa che a partire dal 20 Maggio 2019 è cessato il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Come previsto dall’articolo, il Garante deve tenere conto nei primi 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto – nella comminazione delle sanzioni amministrative – della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.
Trascorso tale periodo, e quindi a partire dallo scorso 20 Maggio 2019, il Garante potrà applicare le sanzioni previste dal GDPR per l’inosservanza al corretto trattamento dei dati. Le aziende e le PA dovranno pertanto essere pronte a sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte del Garante tramite la Guardia di Finanza.
Si ricorda che per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni devono configurare un c.d. «sistema privacy» che si evolve nel tempo, costituito dai seguenti componenti:
1) Registro dei Trattamenti
2) Informative
3) Lettere di Designazione
4) Procedure
5) Registro Data Breach
6) Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact Assessment
Sicurezza delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
Il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso la circolare esplicativa n. 7 del 12 settembre 2024, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell’utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Il documento è stato pubblicato in risposta all’aumento degli incidenti sul lavoro legati all’impiego di queste attrezzature, richiamando i principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Indicazioni per la progettazione e costruzione delle PLE
Una delle raccomandazioni principali è rivolta ai produttori di PLE, i quali devono assicurarsi che le macchine rispettino i più alti standard di sicurezza durante la progettazione e costruzione.
In particolare, devono garantire che le PLE soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme armonizzate applicabili, al fine di ridurre i rischi durante l’uso.
Obblighi per gli utilizzatori delle PLE
Gli utilizzatori delle PLE devono rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso. In particolare, queste includono:
- Limiti d’uso: le PLE devono essere utilizzate solo entro i limiti stabiliti dal produttore.
- Controlli e manutenzione: è obbligatorio eseguire periodicamente controlli e interventi di manutenzione, registrando ogni operazione nell’apposito registro di controllo.
Verifiche periodiche e controlli non distruttivi
I Soggetti Pubblici e Privati abilitati alle verifiche periodiche (come ASL, ARPA, INAIL) devono prestare particolare attenzione allo stato di conservazione delle PLE. La circolare sottolinea l’importanza di considerare non solo l’età della macchina, ma anche il suo stato di manutenzione e la presenza di usura sui componenti chiave.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario sospendere la verifica e procedere con controlli non distruttivi per esaminare l’integrità dei componenti più sollecitati.
Controlli da parte degli Organi di Vigilanza
Gli Organi di Vigilanza come ASL e INL hanno il compito di verificare che le PLE siano sottoposte a regolari controlli e che tutte le operazioni di manutenzione siano state annotate nel registro. Il mancato rispetto di queste indicazioni può portare alla sospensione dell’uso delle attrezzature fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Sostenibilità e parità di genere. Le opportunità delle certificazioni per le PMI
Le piccole e medie imprese che implementano e certificano sistemi di gestione per la sostenibilità ambientale e la parità di genere possono beneficiare di numerosi vantaggi. Queste certificazioni non solo migliorano l’immagine aziendale, ma facilitano anche l’accesso a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. Le PMI certificate sono spesso preferite nei processi di selezione per bandi e gare d’appalto, poiché dimostrano un impegno concreto verso pratiche sostenibili e inclusive.
Sostenibilità ambientale: i vantaggi della certificazione UNI EN ISO 14001:2025 per le PMI
La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2025 attesta che un’azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale efficace, riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo può tradursi in una maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi e miglioramento della reputazione aziendale.
Le aziende certificate possono dimostrare ai clienti e agli stakeholder il loro impegno verso la sostenibilità, aumentando così la fiducia e la fedeltà del cliente. Inoltre, molte amministrazioni pubbliche e organizzazioni richiedono questa certificazione come requisito per partecipare a bandi e gare d’appalto. Un esempio su tutti sono i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che premiano le aziende con certificazioni ambientali con punteggi aggiuntivi, facilitando l’accesso ai fondi.
Nel caso specifico della Regione Toscana, sono numerosi i casi di bandi e contributi che hanno facilitato e facilitano le imprese con certificazioni di sostenibilità ambientale. Tra questi, i contributi del Programma regionale FSE+ 2021-2027 per la Transizione Digitale ed Ecologica, e il recente bando PR FESR 2021-2027 azione 1.3.2. “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a 50 mila euro”, che prevede una specifica linea di sovvenzioni per progetti “green”.
Parità di genere: i vantaggi della certificazione UNI/PDR 125 per le PMI
La certificazione di un sistema di gestione della parità di genere UNI/PDR 125, invece, dimostra l’impegno dell’azienda nel promuovere l’uguaglianza di genere e creare un ambiente di lavoro inclusivo.
Questa certificazione prevede l’adozione di specifici indicatori di performance (KPI) in sei aree di valutazione, tra cui cultura e strategia, governance, processi, risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
Le aziende certificate possono accedere a contributi e agevolazioni specifiche, oltre a ottenere punteggi più alti nei bandi pubblici. Ad esempio, la Regione Lombardia offre contributi significativi alle PMI per coprire i costi di certificazione e migliorare la loro competitività; la Regione Puglia ha lanciato bandi che premiano le aziende con certificazioni di parità di genere, facilitando l’accesso ai finanziamenti. La Regione Toscana ha lanciato negli ultimi anni vari bandi a sostegno delle imprese che hanno deciso di implementare sistemi di gestione certificati UNI/PDR 125, nell’ambito del Programma regionale FSE 2014-2020 e del PNRR.
Altri vantaggi per le PMI delle certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere
Oltre ai vantaggi diretti in termini di accesso a finanziamenti e agevolazioni, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere possono anche migliorare la competitività delle PMI sul mercato. Le aziende certificate sono percepite come più responsabili e affidabili, attirando così nuovi clienti e partner commerciali. Inoltre, l’adozione di pratiche sostenibili e inclusive può portare a un miglioramento del clima aziendale, aumentando la soddisfazione e la produttività dei dipendenti.
In sintesi, le certificazioni di sostenibilità ambientale e di parità di genere rappresentano un investimento strategico per le PMI, migliorando la loro competitività e facilitando l’accesso a opportunità di finanziamento e agevolazioni. Le aziende che scelgono di certificarsi dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità e l’inclusione, ottenendo così un vantaggio competitivo significativo nel mercato odierno.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali
La regolamentazione sulla finanza sostenibile ha introdotto obblighi informativi tanto estesi e complessi da richiedere un solido quadro di supporto tecnico per la loro implementazione. Questo supporto è essenziale per aiutare imprese e investitori a comprendere a fondo i contenuti e le modalità per generare le informazioni ambientali necessarie in conformità con i nuovi standard.
Il Documento Tecnico di ISPRA “La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali“ nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento operativo che offre supporto metodologico e orientamento nella rendicontazione della sostenibilità ambientale. Questo strumento è progettato per essere in linea con i nuovi standard europei, garantendo così che i dati prodotti siano affidabili e comparabili.
Il Documento Tecnico è stato creato per facilitare il processo di autovalutazione dei portatori di interesse. Esso assicura un approccio metodologico uniforme e scientificamente validato, che incrementa la trasparenza e l’affidabilità dei dati raccolti. Questo è fondamentale per migliorare la comparabilità delle informazioni ambientali tra diverse organizzazioni, promuovendo una maggiore coerenza nel reporting della sostenibilità.
Scarica il documento tecnico:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/documenti-tecnici/finanza-sostenibile
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Lista di Conformità INL e controlli in azienda
L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) se, chiusa un’ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la sicurezza sul lavoro, non siano emerse violazioni o irregolarità.
Lista di Conformità INL: che cos’è e come funziona?
L’attestato comporta l’iscrizione nella “Lista di conformità INL”, online, pubblicamente consultabile e mette il datore di lavoro al riparo dalla duplicazione delle visite ispettive.
Infatti, per un periodo di 12 mesi dall’iscrizione alla Lista, non è sottoposto a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle stesse materie oggetto dell’accertamento che ha dato luogo al rilascio dell’attestato. Fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza del lavoro e le richieste d’intervento, nonché le attività d’indagine disposte dalla procura della Repubblica.
Qualora venga a conoscenza di violazioni o irregolarità durante il periodo di validità dell’attestato, l’INL dispone l’immediata cancellazione dalla lista del datore di lavoro.
Lista di conformità INL: da quando è in vigore?
È quanto prevede l’art. 29, c. 7-9, DL 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo 2024 e in vigore dallo stesso giorno.
La lista di conformità, al momento, non è ancora operativa. È prevista l’emanazione di un provvedimento specifico da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornirà informazioni specifiche circa la struttura dell’elenco e la gestione operativa.
I vantaggi dell’attestato di merito
Con questo decreto PNRR, si intende premiare le aziende virtuose in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero che quelle che, a fronte di una visita ispettiva, siano risultate in regola e immuni da violazioni legali e contrattuali.
Oltre all’ “immunità” di 12 mesi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’INL del nome dell’impresa virtuosa, si intende inoltre offrire un vantaggio in termini di reputazione. Chiunque può, infatti, consultare l’elenco, utilizzandolo come strumento di selezione delle imprese che possono essere ritenute più affidabili.
L’attestato di merito al datore di lavoro virtuoso è, dunque, anche uno strumento per rafforzare la credibilità dell’impresa e potenziarne, quindi, la competitività sul mercato.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Reporting di sostenibilità: standard e organismi internazionali
Nel contesto dell’attuale scenario globale, la sostenibilità è diventata un concetto chiave per le aziende, le istituzioni e la società nel suo complesso. Con l’aumentare della consapevolezza sui problemi ambientali, sociali ed economici, c’è stata una crescente pressione per le organizzazioni affinché rendano conto del loro impatto e delle loro pratiche sostenibili.
In risposta a questa esigenza, sono emersi numerosi organismi internazionali finalizzati al reporting di sostenibilità, fornendo linee guida, standard e framework per aiutare le organizzazioni a comunicare in modo trasparente e coerente i loro sforzi in materia di sostenibilità.
Cosa è il reporting di sostenibilità
Il Reporting di Sostenibilità è il processo attraverso il quale un’organizzazione misura, comunica e rende pubblici i propri impatti ambientali, sociali ed economici. Questo tipo di reporting va oltre i tradizionali rendiconti finanziari, includendo informazioni sulle pratiche aziendali in ambiti come la gestione delle risorse naturali, le condizioni di lavoro, l’impatto sulla comunità e la governance aziendale.
Obiettivo del reporting di sostenibilità
L’obiettivo del reporting di sostenibilità è fornire una visione olistica delle prestazioni aziendali, evidenziando sia i successi sia le aree di miglioramento, al fine di promuovere una maggiore trasparenza, responsabilità e fiducia tra gli stakeholder.
Chi sono gli Organismi Internazionali e quale è il loro ruolo
Gli organismi internazionali dedicati al reporting di sostenibilità sono enti e istituzioni che sviluppano, promuovono e implementano standard e linee guida per la rendicontazione delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche delle organizzazioni.
Tra i più rilevanti ci sono il Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), il Carbon Disclosure Project (CDP) e la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Il loro ruolo principale è quello di fornire framework standardizzati che le organizzazioni possono utilizzare per misurare e comunicare i loro impatti sostenibili. Questi organismi lavorano per garantire che le informazioni divulgate siano complete, accurate e comparabili, facilitando così la trasparenza, la responsabilità e la fiducia tra gli stakeholder globali. Inoltre, promuovono la consapevolezza e l’adozione di pratiche sostenibili a livello internazionale, contribuendo a guidare la transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente.
Gli Organismi Internazionali chiave
Global Reporting Initiative (GRI)
Fondato nel 1997, il GRI è diventato uno dei principali standard per il reporting di sostenibilità a livello globale. Il suo framework fornisce linee guida esaustive per la comunicazione di informazioni ambientali, sociali ed economiche, consentendo alle organizzazioni di identificare, misurare e gestire i loro impatti sostenibili in modo coerente.
Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
Il SASB si concentra sull’integrazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie per fornire una visione completa delle prestazioni aziendali in materia di sostenibilità. I suoi standard sono settoriali e consentono alle aziende di comunicare in modo efficace l’impatto delle loro attività su questioni specifiche legate alla sostenibilità.
Carbon Disclosure Project (CDP)
Il CDP si focalizza sull’analisi e sulla divulgazione dei dati relativi alle emissioni di gas serra e al cambiamento climatico. Le aziende che partecipano al CDP forniscono informazioni dettagliate sulle loro emissioni e sulle strategie per mitigare il loro impatto ambientale.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Creato dal Financial Stability Board (FSB), il TCFD fornisce linee guida volontarie per la divulgazione di informazioni finanziarie relative al clima. Le sue raccomandazioni incoraggiano le aziende a rivelare come le considerazioni climatiche influenzano la loro strategia, la governance, la gestione del rischio e le metriche di performance.
Vantaggi del reporting di sostenibilità
- Migliora la trasparenza: Il reporting di sostenibilità fornisce un quadro chiaro delle pratiche aziendali e dei relativi impatti sulla sostenibilità.
- Guida alla gestione del rischio: Identifica rischi e opportunità legati alla sostenibilità, consentendo alle organizzazioni di sviluppare strategie di gestione del rischio più efficaci.
- Attrattiva per gli investitori: Le aziende che comunicano in modo trasparente le loro prestazioni sostenibili sono più attraenti per gli investitori che considerano l’impatto ambientale e sociale come parte integrante delle decisioni di investimento.
- Promuove l’innovazione: La divulgazione di informazioni sostenibili incoraggia le aziende a sviluppare soluzioni innovative per affrontare sfide ambientali e sociali.
Conclusioni
Gli organismi internazionali finalizzati al reporting di sostenibilità svolgono un ruolo fondamentale nel fornire linee guida e standard per aiutare le organizzazioni a comunicare in modo trasparente e accurato le loro prestazioni sostenibili.
Adottare pratiche di reporting di sostenibilità non solo favorisce la trasparenza e la responsabilità, ma può anche portare a vantaggi tangibili come una migliore reputazione aziendale, l’attrazione di investimenti e la stimolazione dell’innovazione. In un mondo sempre più consapevole della necessità di proteggere l’ambiente e promuovere il benessere sociale, il reporting di sostenibilità è diventato un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine per le aziende e la società nel suo complesso.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Nuovi valori limite per piombo e diisocianati
In vigore dall’8 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 “recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.
Piombo e suoi composti inorganici
Il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico del piombo e dei suoi composti inorganici indicati nella Direttiva 98/24/CE e nella Direttiva 2004/37/CE non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale a tali sostanze, che sono reprotossiche ossia possono nuocere alla riproduzione.
Diisocianati
I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie con possibili effetti nocivi sulla salute respiratoria, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 98/24/CE, e attualmente per essi non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio a livello dell’Unione.
I nuovi valori limite per piombo e diisocianati
La recente Direttiva (UE) 2024/869 va a modificare le direttive n. 98/24/CE sugli agenti chimici e n. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati, aggiornando le normative esistenti sugli agenti chimici e cancerogeni.
In particolare:
- il limite di esposizione professionale per il piombo viene abbassato a 0,03 mg/m³ (era 0,15 mg/m³) in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, e il limite biologico a 30 µg Pb/100 ml di sangue, che verrà ridotto ulteriormente dal 1° gennaio 2029 a 15 µg Pb/100 ml.
- per i diisocianati, fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m³ in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m³. Dal 1° gennaio 2029 saranno introdotti nuovi limiti di esposizione giornalieri e per brevi periodi, rispettivamente pari a 6 μg NCO/m³ sul periodo di riferimento delle 8 ore e a 12 μg NCO/m³ sulla breve durata di 15 minuti.
La definizione di “agente mutageno”
La definizione di “agente mutageno” indicata all’articolo 2, lettera b) della direttiva 2004/37/CE è stata aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/869 per includere sostanze o miscele che influenzano le cellule germinali.
Di seguito riportiamo una tabella di confronto tra la definizione precedente e quella nuova:
Direttiva 2004/37/CE (precedente definizione) | Direttiva (UE) 2024/869 (nuova definizione) |
b) «agente mutageno»:
i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE; ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:
|
b) «agente mutageno»:
i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato; |
Inoltre, la Commissione si impegna a valutare l’interazione tra vari agenti chimici per potenziali linee guida comunitarie e a rivedere periodicamente i limiti di esposizione per il piombo e i suoi composti, oltre a stabilire protocolli per la sorveglianza sanitaria, specialmente per la protezione delle lavoratrici in età fertile.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
F-GAS: nuove regole dal 1° gennaio 2025
L’11 marzo 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/573 concernente i gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-GAS), che abroga il precedente regolamento (UE) 2014/517, con l’obiettivo di eliminare progressivamente questo tipo di gas con impatto climalterante e incentivare l’uso di alternative naturali e a basso impatto climatico.
Tra le novità più importanti, si evidenzia il fatto che, ai sensi dell’articolo 19 del nuovo regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (es. gli inalatori per asma e malattie respiratorie), caricati con idrofluorocarburi HFC (principalmente si tratta del R134a) non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell’ambito del sistema di quote. Questa specifica applicazione era finora esentata dal sistema quote CO2 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, comma 2, lettera f) del regolamento (UE) 517/2014, che però è abrogato.
Secondo l’articolo 37 del nuovo regolamento, le “disposizioni transitorie” sono le seguenti:
- l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014, concernente le norme di “etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature” con F-GAS applicabile il 10 marzo 2024, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
- l’articolo 14, paragrafo 2, comma 2 (disposizioni sulla “Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi”) e l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 (disposizioni sulle “Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso” di F-GAS) applicabile il 10 marzo 2024, continuano ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- la quota assegnata a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del nuovo regolamento;
- come scritto in precedenza, l’esenzione degli idrofluorocarburi usati per inalatori medici di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applica fino al 31 dicembre 2024.
Si rimanda al nuovo regolamento (UE) 2024/573 per ulteriori approfondimenti.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Patente a crediti nei cantieri edili dal 1° ottobre 2024
Al via dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
A seguito della pubblicazione del DM 18 settembre 2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Riferimenti normativi
Articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 29 aprile 2024, n. 56
Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024
Soggetti interessati
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Esclusioni
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Requisiti richiesti
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva incorso di validità’;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Modalità operative
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024.
In una prima fase, in attesa dell’operatività del portale, sarà comunque possibile presentare, utilizzando il modello predisposto da INL, una autocertificazione del possesso dei requisiti: l’autocertificazione dovrà essere inviata tramite la propria PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Tale modalità ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale INL entro la stessa data.
A partire dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile, per operare in cantiere, aver effettuato la richiesta tramite il portale anche se è stata inviata precedentemente la PEC.
Attribuzione dei crediti
La patente al momento della richiesta è dotata di un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino al massimo di 100 crediti secondo i criteri stabiliti dal DM 18 settembre 2024 n. 132.
Decurtazione dei crediti
È prevista la decurtazione del punteggio dei crediti nel caso in cui siano accertati provvedimenti definitivi, ovvero le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive, nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi previsti all’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui il punteggio dei crediti sia inferiore a 15 non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo completare le attività in corso di esecuzione se i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Sanzioni per crediti insufficienti
L’impresa o il lavoratore autonomo che operi in cantiere senza la patente o con un patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, potrà essere oggetto di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a € 6.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
Recupero dei crediti
È possibile il recupero dei crediti in caso il punteggio sia inferiore a 15 tramite una procedura per cui è necessario ricorrere alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentati dell’INL e dell’INAIL.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Bilancio di sostenibilità per le PMI: perché è importante?
La crescente consapevolezza dell’importanza della sostenibilità ha catalizzato un cambiamento significativo nel panorama aziendale degli ultimi anni. A essere al centro di questa trasformazione sono le Piccole e Medie Imprese (PMI), le quali stanno gradualmente abbracciando il concetto di bilancio di sostenibilità come una risorsa strategica piuttosto che una mera formalità.
Perché le PMI dovrebbero occuparsi di sostenibilità?
Le PMI, forse più delle grandi imprese, sono agili e capaci di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato. Questa flessibilità, combinata con una struttura organizzativa snella e una forte propensione all’innovazione, le posiziona come un pilastro cruciale dell’economia in molte nazioni. Nonostante le loro risorse limitate, le PMI dimostrano una resilienza sorprendente, e ciò le rende particolarmente adatte a cogliere le opportunità derivanti dalla sostenibilità.
Il bilancio di sostenibilità e le PMI
Ma cos’è esattamente un bilancio di sostenibilità e perché è diventato così rilevante per le PMI? Questo strumento va oltre la mera comunicazione finanziaria tradizionale, offrendo una panoramica completa delle performance ambientali, sociali ed economiche di un’azienda. È un documento che riflette l’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società, mostrando come essa gestisce le risorse e le relazioni per creare valore nel lungo termine.
Bilancio di sostenibilità: i vantaggi per le PMI
Per le PMI, adottare un bilancio di sostenibilità non è solo una dimostrazione di responsabilità sociale, ma anche una mossa strategica intelligente che porta numerosi vantaggi tangibili. Oltre a migliorare la reputazione e la fiducia presso clienti, fornitori e investitori, il bilancio di sostenibilità può facilitare l’accesso ai finanziamenti e stimolare l’efficienza operativa attraverso una maggiore consapevolezza delle performance ambientali e sociali.
Inoltre, essere in grado di dimostrare conformità normativa in un contesto sempre più regolamentato è un vantaggio non trascurabile per le PMI. La trasparenza e l’attenzione alla sostenibilità non solo garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma possono anche ridurre il rischio di sanzioni e migliorare la gestione complessiva del rischio aziendale.
In definitiva, il vantaggio più significativo del bilancio di sostenibilità per le PMI è la sua capacità di stimolare l’innovazione e la crescita. Le pratiche sostenibili non solo riducono l’impatto ambientale, ma possono anche aprire nuove opportunità di mercato e differenziare le PMI dalla concorrenza.
In conclusione, il bilancio di sostenibilità rappresenta una risorsa preziosa per le PMI che desiderano prosperare in un’economia sempre più orientata alla sostenibilità. Non è solo una questione di responsabilità sociale, ma anche di sopravvivenza e successo nel lungo termine.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.
Formazione degli operatori alimentari: nuove norme della Regione Toscana
La Regione Toscana, con Delibera n. 540/2024, ha approvato le “Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi” che sostituiscono integralmente le precedenti indicazioni normative.
La formazione deve essere idonea alla mansione del lavoratore.
Suddivisione degli operatori alimentari
La normativa suddivide il personale alimentarista in base alla mansione in:
- Soggetti di livello 1 (attività di sola vendita, somministrazione, deposito e trasporto ma NON di manipolazione diretta)
- Soggetti di livello 2 (attività di manipolazione diretta)
- Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti
Articolazione e durata dei corsi
I corsi si articolano in uno o più moduli formativi:
- Modulo A: Modulo accesso alimentare (M.A.A.) – per Addetti di cui all’elenco soggetti del livello 1 – durata 2h;
- Modulo B: per Addetti alimentaristi di cui all’elenco soggetti del livello 2 – durata 4 h;
- Modulo C: per Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti – durata 8 h.
La seguente tabella indica per quali soggetti sono obbligatori i moduli appena descritti e per quale durata oraria:
Personale coinvolto |
Modulo A |
Modulo B | Modulo C |
Tot. ore percorso |
Soggetti livello 1 |
X |
2 |
||
Soggetti Livello 2 |
X |
X |
|
6 |
Operatori, Responsabili del Piano di Autocontrollo o preposti |
X |
X |
10 |
Legenda: X= obbligatorio
Aggiornamento del personale
L’aggiornamento periodico, per soggetti Livello 2 ed Operatori, responsabili del Piano nonché preposti, si deve effettuare ogni 5 anni e deve avere una durata di almeno 3 ore.
Gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell’Unità Formativa 1 del Modulo C.
Termini per l’integrazione della nuova formazione
Entro il 05/06/2026 (entro 2 anni dalla pubblicazione delle linee guida) gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all’obbligo formativo ai sensi della DGR 559/2008, dovranno integrare la loro formazione relativamente alla sola Unità Formativa 2 del Modulo C (di 4 ore) per acquisire le conoscenze delle tematiche gestionali, secondo le modalità indicate nelle stesse.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.