DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 11 marzo  2019 il il D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 concernente “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE”.

Si riportano di seguito i principali aspetti.

Mercato dei DPI

Il nuovo art. 3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (Categorie di DPI) e 5 (Procedure di certificazione CE).

Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione prevista (di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del Regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del Regolamento DPI.

Procedura di valutazione della conformità

In base al nuovo art. 5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) per tutti i DPI, viene richiesto al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata nell’ art.19) e redigere la documentazione tecnica (di cui all’allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza.

Nell’art. 6 si specifica che le attività di valutazione della conformità vanno effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del Regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero dello sviluppo economico.

Tale domanda ha come presupposto l’accreditamento, che viene rilasciato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro, dietro corresponsione di tariffa.

Le autorità che rilasciano l’autorizzazione provvedono poi alla vigilanza sull’attività degli organismi notificati autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal Regolamento.

Vengono fatti salvi gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE.

Marcatura

L’art.12 del D.Lgs. n. 475/1992, rimanda per la marcatura CE a quanto previsto dagli art.16 e 17 del Regolamento europeo sui DPI.

Viene fatto riferimento alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, istruzioni e avvertenze devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Vigilanza del mercato DPI

il nuovo art. 13 demanda l’attività di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze. Gli stessi potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del Regolamento, provvederanno ad informare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sanzioni

Vengono previsti importi sanzionatori maggiorati rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 475/92.

Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi a tali requisiti è punito:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria (DPI di progettazione semplice, ma in grado di tutelare il lavoratore da danni fisici di lieve entità, ad es. per la protezione degli occhi, della testa, delle mani, dei piedi etc.) sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro
Seconda categoria (DPI residuali, non appartenenti alla prima, né alla terza categoria) arresto sino a sei mesi o  ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
Terza categoria (DPI noti come “salvavita”, per la protezione dai rischi mortali, progettati per proteggere le vie respiratorie, DPI anticaduta, protezione del corpo da rischio elettrico etc.) arresto da sei mesi a tre anni.

 

 

Vengono dettagliate poi le sanzioni per distributori e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE:

CATEGORIA DPI SANZIONE
Prima categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro
Seconda categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro
Terza categoria sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro