Il 09 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Con tale decreto è abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio 2019 e le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;
– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):
- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- b) anagrafica dell’operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
- i) eventuali osservazioni.