INAIL, Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020!

L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24)  per l’anno 2020 e la relativa  “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato  interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL, entro il 29 febbraio 2020la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019. Entro la predetta data del 29.2.2019  dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La recente  riforma delle tariffe dei premi ha confermato, infatti, la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione  anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo,  pari a cento.
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente  con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dalla data di presentazione della domanda comunica all’azienda, con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.