La formazione in materia di salute e sicurezza per i neoassunti deve essere completata obbligatoriamente prima di adibirli alle loro rispettive mansioni. Lo ribadisce un recente orientamento giurisprudenziale che fa chiarezza sull’adempimento.
Riassumiamo di seguito i principali dati normativi sulla questione:
- La formazione dei lavoratori è regolata dall’ 37 del D.Lgs. 81/2008, che impone espressamente al comma 4, lett. a), che la formazione e, ove previsto, anche l’addestramento specifico debbano avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione.
- L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 formula un’indicazione più estensiva, affermando che, unicamente in sede di prima applicazione, il personale neoassunto deve essere avviato alla formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione e non oltre 60 giorni.
- Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) chiarisce e supera le precedenti disposizioni, affermando che è obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle rispettive mansioni.
Attraverso questa sentenza, la Corte Suprema di Cassazione ha, inoltre, ribadito che la formazione:
- Deve avere contenuti specifici;
- Deve provenire da soggetti qualificati;
- Non è surrogabile dal travaso di conoscenze da colleghi più esperti.
Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti di salute e sicurezza sul lavoro allo 0573 308142 oppure chiedi al tuo consulente ISAQ Consulting di fiducia.