VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo derivante dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.

L’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Effettuando sopralluoghi all’interno delle aziende è sempre più frequente una totale mancanza di conoscenza da parte del datore di lavoro in merito alla valutazione del rischio connessa a scariche atmosferiche. Accade spesso di chiedere di visionare la documentazione relativa all’impianto elettrico e il datore di lavoro – trattandosi di una tematica, per la maggior parte dei casi, da lui non conosciuta – fornisce un serie di documentazione, spesso non completa o comunque carente su alcuni aspetti quali ad esempio la chiara identificazione dell’ autoprotezione o meno dell’impianto.

Quale procedura deve essere seguita per verificare se un impianto è autoprotetto?

L’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

Diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Chi può effettuare tale valutazione?

In questo caso la risposta è molto semplice in quanto chiunque può effettuare la valutazione purché si tratti di persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.

Chi è in possesso di una valutazione effettuata secondo la normativa precedente è esonerato dalla nuova normativa?

NO.

Secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere rifatta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4. Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dell’esecuzione del parafulmine. Egli dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.

Sono necessarie manutenzioni dell’impianto?

All’articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che il datore di lavoro “richieda ai soggetti individuati nell’ambito di applicazione del decreto una serie di verifiche periodiche che servono ad assicurare allo Stato che il datore di lavoro stia effettuando quanto è necessario perché la protezione dai fulmini conservi nel tempo i suoi requisiti di sicurezza.

Art. 4 (Verifiche periodiche – Soggetti abilitati) Chi può effettuare i controlli?

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Tuttavia si indica che la periodicità di tali verifiche “potrebbe non essere sufficiente, poiché l’uso e l’usura dell’impianto potrebbero far venir meno i requisiti di sicurezza nell’intervallo di tempo tra due di tali verifiche”. E, in questo senso, l’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 ricorda al datore di lavoro che è opportuno “seguire le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti”.

Ad esempio è bene eseguire ulteriori controlli nei seguenti casi:

– dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;

– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).

ISAQ Consulting è in grado di fornire consulenza e assistenza specifica in merito agli adempimenti da mettere in atto relativamente agli impianti di Protezione contro Scariche Atmosferiche. 

 

Nota a cura dell’ Ing. Petrucci Debora