La bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sta per completare il suo percorso di approvazione, avviato nel maggio 2022. Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la “bozza definitiva”, in attesa dell’approvazione finale durante la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e della sua pubblicazione ufficiale. Questo nuovo atto legislativo sostituirà e unificherà i vari Accordi attualmente in vigore, creando un “Accordo Quadro” o un “Testo unico degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza”.

 

Principali novità

  • La bozza prevede una revisione completa dei corsi di formazione obbligatori, aggiornandone contenuti e durata per renderli più efficaci e adatti alle specifiche esigenze dei diversi settori lavorativi.
  • Introduce una maggiore flessibilità nella formazione a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning, a patto che rispettino standard tecnici e di contenuto per garantirne la qualità.
  • Rafforza l’importanza dell’aggiornamento periodico dei lavoratori già formati, ridefinendo frequenza e contenuti per mantenere competenze al passo con le normative e le tecnologie in evoluzione.
  • Impone criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo esperienza professionale e didattica specifica oltre a continui aggiornamenti delle competenze.
  • Introduce nuove misure di monitoraggio e controllo per garantire la qualità della formazione erogata, con verifiche regolari degli enti formativi per il rispetto degli standard.

 

Obiettivi dell’Accordo

L’Accordo mira a migliorare la qualità della formazione in materia di sicurezza, adattare i contenuti formativi alle specificità dei diversi settori, promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella formazione, garantire la qualificazione e l’aggiornamento costante dei formatori, nonché a monitorare continuamente la qualità della formazione erogata.

 

Implicazioni per le Aziende

Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini stabiliti dalla bozza definitiva, rivedendo i propri programmi di formazione e, se necessario, selezionando nuovi enti formativi conformi agli standard definiti dall’Accordo.

 

Il Percorso di Approvazione

Iniziato a maggio 2022, il percorso di approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni è ormai vicino alla conclusione. La bozza definitiva, resa disponibile dal Ministero del Lavoro, attende solo l’approvazione finale e la pubblicazione ufficiale per entrare in vigore e sostituire i precedenti Accordi sulla formazione in materia di sicurezza.

 

Percorsi Formativi Previsti

Il nuovo Accordo prevede la revisione e l’accorpamento degli Accordi attualmente in vigore relativi alla formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione e protezione, delle attrezzature di lavoro, e dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Verrà anche abrogato l’Accordo sulle “Linee applicative” degli Accordi precedenti.

 

Nuovi Percorsi Formativi

La bozza introduce nuovi requisiti formativi per diverse categorie di destinatari, specificando durata e contenuti minimi per i corsi destinati a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, operatori di attrezzature di lavoro con specifiche abilitazioni, e per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

Aggiornamenti dell’Accordo

L’Accordo prevede anche l’aggiornamento dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e stabilisce le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

 

Soggetti Formatori

I soggetti formatori possono essere istituzionali (come Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini e collegi professionali), accreditati (enti di formazione con accreditamento regionale), o altri soggetti quali Organismi Paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, e Fondi Interprofessionali di settore. I soggetti accreditati devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza.

 

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Formazione in materia di sicurezza: quando è obbligatoria?

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6301/2024 del 13 febbraio 2024 ha ribadito l’importanza cruciale della formazione sulla sicurezza per la tutela dei lavoratori. La Corte ha chiarito che la formazione non è solo un’opzione per i datori di lavoro, ma un obbligo inderogabile, evidenziando che:

  1. Formazione specifica per le mansioni: Non basta un corso generico di sicurezza; è necessaria una formazione mirata ai rischi e alle procedure specifiche del lavoro che il dipendente svolgerà.
  2. Formatori qualificati: La formazione deve essere fornita da professionisti abilitati, non può essere sostituita dalla semplice trasmissione di nozioni da parte di colleghi più esperti.
  3. Tempestività della formazione: Il lavoratore deve ricevere la formazione prima di iniziare le sue mansioni. Non è accettabile assegnare un compito e solo successivamente fornire la formazione necessaria.
  4. Conseguenze della mancata formazione: La mancata formazione può comportare gravi conseguenze per il datore di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ha condannato l’amministratore unico e legale rappresentante della società per violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il caso

Il caso riguarda l’infortunio di un lavoratore interinale addetto alla lettura dei contatori, che ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente sul lavoro. La Corte ha condannato l’amministratore unico e legale rappresentante della società per la quale lavorava il dipendente, evidenziando la mancanza di una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, contravvenendo all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Corte ha enfatizzato che la formazione sulla sicurezza deve essere specifica per le mansioni svolte e non può essere sostituita dalla semplice trasmissione di conoscenze da parte di colleghi più esperti. La negligenza in questo ambito è considerata una grave violazione delle normative di sicurezza, con conseguenze penali per i datori di lavoro.

La formazione come prevenzione

La sentenza ha chiarito che una formazione adeguata è fondamentale per prevenire gli infortuni sul lavoro. Nel caso specifico, l’infortunio avrebbe potuto essere evitato con una formazione specifica sui rischi connessi alla mansione del lavoratore. La Corte ha rilevato che il lavoratore aveva ricevuto solo un corso generale di sicurezza di 4 ore e non aveva ancora partecipato al corso di formazione specifica programmato per i giorni successivi.

Docenti qualificati

I docenti che impartiscono la formazione sulla sicurezza devono essere qualificati. La Corte ha criticato la pratica di trasmettere informazioni verbali o gestuali da parte di colleghi esperti, sottolineando che questa non può sostituire una formazione formale. I docenti devono possedere conoscenze tecniche adeguate per trasferire competenze effettive ai lavoratori, comprese le procedure operative sicure e l’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

La formazione può salvare la vita

Questa sentenza è un chiaro avvertimento per tutte le aziende: investire in formazione sulla sicurezza non è solo un obbligo legale, ma un dovere morale per proteggere la salute e l’incolumità dei lavoratori. Un ambiente di lavoro sicuro è più produttivo e rappresenta un vantaggio competitivo per l’impresa.

Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’infortunio del lavoratore addetto alla lettura dei contatori avrebbe potuto essere evitato con una formazione specifica sui rischi connessi alla sua mansione.

Benefici di una formazione efficace

  • Riduce il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
  • Migliora la consapevolezza e la conoscenza dei lavoratori sui rischi e le procedure di sicurezza.
  • Aumenta la produttività e l’efficienza.
  • Rafforza il morale e la motivazione dei lavoratori.
  • Migliora l’immagine e la reputazione dell’azienda.

Quale formazione è obbligatoria?

Tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale suddivisa in due moduli:

  1. Formazione generale: durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di impresa.
  2. Formazione specifica: durata variabile da 4 a 12 ore in base al settore economico (codice ATECO) e al livello di rischio. Questa formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni con corsi di almeno 6 ore, includendo evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, tecnici e organizzativo-gestionali sulla sicurezza, rischi e misure di prevenzione.

Conclusione

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un obbligo legale e morale che deve essere preso con la massima serietà. La formazione e l’informazione sono strumenti indispensabili per prevenire gli infortuni e salvaguardare la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.

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