Nuova normativa acque potabili e sicurezza dell’acqua in azienda

Tutte le aziende in cui si utilizza acqua per la preparazione di alimenti e bevande (compresi, ad esempio i bar che utilizzano acqua per alimentare la macchina del caffè) devono garantire che l’acqua sia potabile secondo i nuovi parametri definiti nel D.Lgs. 18/2023.

La responsabilità sulla salubrità dell’acqua utilizzata in azienda spetta al Gestore idrico soltanto fino al punto di consegna ovvero il contatore; da lì in poi ricade sul cosiddetto GIDI.

Con tale espressione la normativa identifica il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.

 

Che cosa è necessario fare in azienda?

Il GIDI deve valutare il rischio che l’edificio possa, con il suo impianto idrico, causare

contaminazione sia microbiologica sia chimica dell’acqua utilizzata all’interno del locale.

Va quindi scritta una valutazione del rischio prendendo in considerazione una serie di criteri definiti nei Rapporti ISTISAN 22/32 (Linee guida valutazione e gestione del rischio per la sicurezza acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184).

 

Quando è necessario eseguire delle analisi chimiche e/o microbiologiche?

Quando dalla valutazione del rischio emerge un livello di rischio oltre determinate soglie, è necessario effettuare delle analisi sia chimiche che microbiologiche.

In particolare, la normativa pone particolare attenzione a Piombo e Legionella.

Se nei locali dell’impresa ci sono dei punti a rischio di proliferazione Legionella (ad esempio, le docce all’interno di spogliatoi), si dovranno eseguire analisi specifiche per l’individuazione del batterio e, quindi, valutare il rischio e attuare quanto definito nelle Linee guida ministeriali del 2015 per la prevenzione del rischio legionellosi.

 

Valutazione rischio acque e rischio Legionellosi: che rapporto c’è?

Il Decreto 18/2023 sulla potabilità dell’acqua va di pari passo alle linee guida

ministeriali per la prevenzione della Legionella, in quanto, se – mettendo in pratica quanto prescritto dal decreto – emerge un rischio legionellosi nei locali dell’impresa, si dovrà prevedere un DVR specifico Legionella e attuare le misure preventive descritte nelle linee guida ministeriali.

In ogni modo, è importante sapere che attività come alberghi, palestre, centri sportivi, camping, B&B, RSA, piscine, centri termali e anche parrucchieri e altre attività in cui si fa un uso frequente di acqua con vaporizzazione, devono redigere il DVR Legionella a prescindere dal decreto sulla potabilità delle acque.

 

Rischio acque e rischio legionellosi: chi è responsabile in azienda?

Per quanto riguarda le figure di responsabilità, la valutazione del rischio acque e quella del rischio legionellosi ricadono su due diverse figure che, in alcuni casi, potrebbero anche coincidere:

  • Per il rischio acque viene identificato il GIDI che, per le attività di ristorazione, coincide con l’OSA ovvero il responsabile dell’applicazione della normativa HACCP;
  • Per il rischio legionellosi viene identificato un responsabile Legionella: in genere, è il titolare della struttura ma tale ruolo potrebbe essere anche ricoperto dall’OSA o il GIDI. Questa figura dovrà, inoltre, prendere decisioni anche in merito alla gestione delle non conformità (ovvero campioni positivi) .

In entrambi i casi, possono essere identificati dei delegati che ricevono delega per seguire la documentazione ed il monitoraggio legato a tali normative.

 

Per approfondimenti o un check-up sulla tua situazione aziendale o su come riadeguarla, contattaci allo 0573 308142.