Al via dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
A seguito della pubblicazione del DM 18 settembre 2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Riferimenti normativi
Articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 29 aprile 2024, n. 56
Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024
Soggetti interessati
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Esclusioni
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Requisiti richiesti
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva incorso di validità’;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Modalità operative
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024.
In una prima fase, in attesa dell’operatività del portale, sarà comunque possibile presentare, utilizzando il modello predisposto da INL, una autocertificazione del possesso dei requisiti: l’autocertificazione dovrà essere inviata tramite la propria PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Tale modalità ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale INL entro la stessa data.
A partire dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile, per operare in cantiere, aver effettuato la richiesta tramite il portale anche se è stata inviata precedentemente la PEC.
Attribuzione dei crediti
La patente al momento della richiesta è dotata di un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino al massimo di 100 crediti secondo i criteri stabiliti dal DM 18 settembre 2024 n. 132.
Decurtazione dei crediti
È prevista la decurtazione del punteggio dei crediti nel caso in cui siano accertati provvedimenti definitivi, ovvero le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive, nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi previsti all’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui il punteggio dei crediti sia inferiore a 15 non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo completare le attività in corso di esecuzione se i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Sanzioni per crediti insufficienti
L’impresa o il lavoratore autonomo che operi in cantiere senza la patente o con un patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, potrà essere oggetto di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a € 6.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
Recupero dei crediti
È possibile il recupero dei crediti in caso il punteggio sia inferiore a 15 tramite una procedura per cui è necessario ricorrere alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentati dell’INL e dell’INAIL.
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