Nuovi valori limite per piombo e diisocianati

In vigore dall’8 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 “recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.

 

Piombo e suoi composti inorganici

Il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico del piombo e dei suoi composti inorganici indicati nella Direttiva 98/24/CE e nella Direttiva 2004/37/CE non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale a tali sostanze, che sono reprotossiche ossia possono nuocere alla riproduzione.

 

Diisocianati

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie con possibili effetti nocivi sulla salute respiratoria, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 98/24/CE, e attualmente per essi non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio a livello dell’Unione.

 

I nuovi valori limite per piombo e diisocianati

La recente Direttiva (UE) 2024/869 va a modificare le direttive n. 98/24/CE sugli agenti chimici e n. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati, aggiornando le normative esistenti sugli agenti chimici e cancerogeni.

 

In particolare:

 

  • il limite di esposizione professionale per il piombo viene abbassato a 0,03 mg/m³ (era 0,15 mg/m³) in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, e il limite biologico a 30 µg Pb/100 ml di sangue, che verrà ridotto ulteriormente dal 1° gennaio 2029 a 15 µg Pb/100 ml.
  • per i diisocianati, fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m³ in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m³. Dal 1° gennaio 2029 saranno introdotti nuovi limiti di esposizione giornalieri e per brevi periodi, rispettivamente pari a 6 μg NCO/m³ sul periodo di riferimento delle 8 ore e a 12 μg NCO/m³ sulla breve durata di 15 minuti.

La definizione di “agente mutageno”

La definizione di “agente mutageno” indicata all’articolo 2, lettera b) della direttiva 2004/37/CE è stata aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/869 per includere sostanze o miscele che influenzano le cellule germinali.

Di seguito riportiamo una tabella di confronto tra la definizione precedente e quella nuova:

 

Direttiva 2004/37/CE (precedente definizione)  Direttiva (UE) 2024/869 (nuova definizione) 
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

  • nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
  • nell’allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;
b) «agente mutageno»:

i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato;

 

Inoltre, la Commissione si impegna a valutare l’interazione tra vari agenti chimici per potenziali linee guida comunitarie e a rivedere periodicamente i limiti di esposizione per il piombo e i suoi composti, oltre a stabilire protocolli per la sorveglianza sanitaria, specialmente per la protezione delle lavoratrici in età fertile.

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